19 settembre 2023

Regime speciale IVA per i produttori agricoli

Dossier Casi n. 29 - 2023

Autore: Claudia Iozzo
Gli imprenditori che effettuano cessioni di prodotti agricoli e ittici, compresi nella prima parte della tabella A allegata al DPR 633/1972, oltre all’applicazione del regime IVA ordinario, possono fruire:
  • del regime speciale, il quale, indipendentemente dal volume d’affari realizzato, prevede la forfettizzazione della detrazione dell’imposta, in base a percentuali stabilite per ciascun gruppo di prodotti;
  • del regime di esonero dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando l'obbligo di numerare e conservare le fatture, se il volume d’affari realizzato nell’anno precedente non supera i 7.000 euro ed è costituito per almeno 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli e ittici di cui alla citata tabella A.

Indice argomenti

  • Premessa
  • Soggetti ammessi
  • Detrazione IVA forfettizzata
  • Opzione regime ordinario
  • Regime di esonero
  • Autofatture del soggetto acquirente
  • Gestione numerazione autofatture
  • Regime forfetario
  • Corrispettivi telematici
  • Decadenza regime di esonero
  • Attività connesse
  • IVA prestazioni di servizi
  • Raccoglitori occasionali
  • Codice autofattura elettronica
  • Annotazione separata
  • Variazioni percentuali di compensazione
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  • Regime speciale IVA per i produttori agricoli (335 kB)
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