11 dicembre 2023

Indennità di maternità: quando spetta?

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Una lavoratrice autonoma del settore agricolo quando può beneficiare dell'indennità di maternità? Quando ricorrano gravi complicanze della gravidanza può usufruire dell’indennità di maternità per un ulteriore periodo?

Risposta - Per le coltivatrici dirette, colone e mezzadre, le imprenditrici agricole e le pescatrici autonome della piccola pesca, l'indennità di maternità è concessa non solo per i due mesi antecedenti e i tre mesi successivi la data del parto ma anche per periodi antecedenti i due mesi prima del parto, qualora ricorrano gravi complicanze della gravidanza (così come previsto dagli articoli 68 e 70 Dlgs. 151/2001).

Si ricorda altresì che la gravidanza, così come la malattia e l'infortunio, dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente, non comporta l'estinzione del rapporto di lavoro; la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

Inoltre, previo consenso del committente, è prevista la possibilità di sostituzione delle lavoratrici autonome da parte di altri lavoratori autonomi di fiducia delle lavoratrici stesse.

Per le imprenditrici agricole l'indennità di maternità è corrisposta per ulteriori tre mesi dalla fine del periodo di maternità in caso di reddito inferiore a 8.145 euro l'anno (articolo 1, comma 239, L. 234/2021).

Inoltre, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata l'indennità in esame è riconosciuta anche nel caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente (cd. automaticità delle prestazioni), in caso di adozione o affidamento (per i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in famiglia), nonché a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, per quanto concerne l'indennità di maternità spettante per i 2 mesi antecedenti la data del parto e per i 3 mesi successivi (articolo 64, Dlgs. 151/2001).
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