17 ottobre 2023

Cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita d’efficacia del relativo certificato

Nel Pronto Ordini n. 97/2023 i chiarimenti del CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
Con il Pronto Ordini n. 97 dell’11 ottobre 2023, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) è intervenuto fornendo chiarimenti in materia di cancellazione dal registro del tirocinio per la perdita d’efficacia del relativo certificato.

Il CNDCEC, infatti, pur ribadendo che l’articolo 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012 collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita d’efficacia del certificato, relativamente al caso prospettato, in ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna”, ritiene comunque che l’Ordine territoriale possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante che, abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’Albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.

Quanto sopra affermato dal Consiglio Nazionale, è conseguente al quesito pervenuto da un Ordine territoriale. In virtù della disposizione di cui all’articolo 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/2012, infatti, ai sensi del quale «il Consiglio dell’Ordine presso il quale è compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il certificato perde efficacia decorsi cinque anni senza che segua il superamento dell’esame di Stato. Quando il certificato perde efficacia il competente Consiglio territoriale provvede alla cancellazione del soggetto dal registro dei praticanti», l’Ordine territoriale ha chiesto se sia legittimo procedere alla cancellazione d’ufficio del praticante dal registro prima dei prescritti cinque anni, nel caso in cui sia disposta l’iscrizione nell’Albo professionale tenuto dallo stesso Ordine presso il quale è stato effettuato il tirocinio.

Il parere del CNDCEC – Per completezza, prima di esaminare la fattispecie prospettata dall’Ordine territoriale, occorre ricordare che, le norme sul tirocinio contenute nel D.P.R. n. 137/2012, si applicano a tutti i tirocini iniziati a partire dal 16 agosto 2012, ovvero il giorno successivo a quello dell’entrata in vigore del medesimo D.P.R.

L’articolo 6, comma 12, del D.P.R. n. 137/20121, stabilisce la perdita d’efficacia del tirocinio trascorsi cinque anni dalla data del suo compimento senza che sia stato superato l’esame di Stato.

Il Consiglio Nazionale, sul punto, osserva che, anche se la lettera della norma parla di perdita d’efficacia del certificato, ciò che è soggetto a scadenza è in realtà il tirocinio, come si legge nella relazione illustrativa al D.P.R. n. 137/2012 (“…. stabilisce, infine, l’inefficacia del periodo di formazione svolto nel caso in cui l’esame di Stato non venga superato nei cinque anni successivi alla chiusura del periodo”).

Ciò significa che, trascorsi cinque anni dal suo compimento senza il superamento dell’esame di abilitazione, il tirocinante dovrà compiere ex novo il tirocinio.

Prima di approfondire quanto prospettato nel caso di specie, occorre ricordare che, quanto rappresentato dal Consiglio Nazionale all’Ordine in questione, già in risposta al quesito relativo al Pronto Ordini n. 245/2014, ovvero che, durante il periodo di permanenza nel registro dopo il compimento del tirocinio, il tirocinante non rimane in carico al dominus, in quanto la pratica professionale è a tutti gli effetti conclusa.

Rifacendosi, quindi, alla fattispecie prospettata nel Pronto Ordini n. 97 in esame, il Consiglio Nazionale, ribadisce anzitutto che, la norma in questione, collega in maniera inequivocabile la cancellazione dal registro alla perdita d’efficacia del certificato (rectius del tirocinio), sembrando avere la finalità di mantenere, per così dire, traccia dei tirocini ancora in corso di validità.

In ragione del fatto che la tenuta del registro assume una rilevanza unicamente “interna” (non essendo quello del tirocinio un registro pubblico), quindi, il CNDCEC ritiene che, l’Ordine in questione, possa valutare in autonomia se procedere alla cancellazione del tirocinante, il quale abilitatosi all’esercizio della professione, chieda l’iscrizione nell’Albo prima che siano trascorsi i cinque anni dal compimento del tirocinio.
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