5 agosto 2017

CNDCEC - INPS: NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI OCCASIONALI

Autore: Ester annetta
A seguito del Tavolo Tecnico tenutosi lo scorso 19 luglio tra il CNDCEC e l’INPS relativo alla disciplina delle nuove prestazioni occasionali sostitutive dei voucher, il Gruppo di Lavoro per i rapporti con l’INPS del Consiglio Nazionale ha redatto un documento contenente i quesiti emersi nel corso dell’incontro ed a cui l’Istituto previdenziale ha fornito risposte.
Il documento, divulgato in allegato all’informativa n. 38/2017 del 3 agosto ed unitamente alle slide fornite dall’INPS in cui viene ricapitolata schematicamente la disciplina delle prestazioni occasionali, serve a chiarire alcuni aspetti che – ad una prima lettura della norma – appaiono poco definiti o contraddittori.
Nella specie, con riguardo alle previsioni di cui all’art. 54bis del D.L. n. 50/2017 convertito con L.n. 96/2017, si evidenzia il difetto di coordinamento tra la previsione contenuta nel comma 1 – relativa ai limiti quantitativi massimi di retribuzione consentita per qualificare un rapporto di lavoro come occasionale e che, nella previgente disciplina, era il solo parametro rilevante e pertanto riferibile a tutti i settori di attività - ed il successivo comma 13, che invece pone l’accento sul “carattere occasionale e saltuario di ridotta entità” della prestazione, creando pertanto incertezza circa la possibilità che la prestazione occasionale ricorra anche per lavorazioni tipiche. A riguardo l’INPS ha chiarito che, pur non potendo chiaramente intervenire sulla formulazione della norma, l’orientamento è quello di controllare unicamente i limiti quantitativi di cui al comma 1.

Circa i divieti di ricorso alla prestazione di lavoro occasionale disposti dal comma 14 dello stesso art. 54 bis in determinati ambiti e per “gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori a tempo indeterminato”, si domandano le ragioni per cui l’INPS, con la circolare 107, abbia deciso di indicare un periodo riferimento (semestrale, ove la norma nulla prevede a riguardo, e oltretutto dall’ottavo al terzo mese antecedente la data dello svolgimento della prestazione) per poter ricorrere alla prestazione occasionale una volta venuto meno il requisito numerico disposto come limite.

L’INPS ha risposto che la scelta è stata dettata dalla necessità di evitare di incorrere in licenziamenti strumentali del c.d. “sesto lavoratore”. In relazione al periodo di riferimento utilizzato per effettuare il calcolo, “la scelta è stata fatta per consentire all’Istituto il corretto recepimento dei dati dai modelli UNIEMENS, anche al fine di segnalare tramite alert che si sta attivando una prestazione occasionale a ridosso o al superamento della soglia”.

L’Istituto conferma inoltre – con riguardo alla previsione contenuta nel comma 15 del predetto ar. 54 bis – che la percentuale dell’1% delle somme utilizzabili per compensare le prestazioni (da versarsi dall’utilizzatore di lavoro occasionale) deve essere impiegata per il finanziamento degli oneri gestionali e va calcolata sull’intero importo, cioè anche sulla quota di contributi previdenziali, così come era l’impostazione nei vecchi voucher.

Utili specifiche relative all’impiego del “Libretto di Famiglia” (il libretto nominativo prefinanziato per il pagamento delle prestazioni occasionali rese da uno o più prestatori in favore dell’utilizzatore persona fisica, per : a- lavori domestici inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b- assistenza a bambini e persone anziane ammalate o con disabilità; c- insegnamento privato supplementare) sono poi indicate nelle citate slide fornite dall’INPS, contenenti anche agevoli specchietti riassuntivi dei titoli utilizzabili per compensare prestazioni di durata inferiore ad un’ora e quello degli oneri stabiliti a carico dell’utilizzatore nel caso di prestazioni con compenso giornaliero non inferiore a 36,00 Euro e per un minimo di 4 ore (comma 17), salva la libera determinabilità (comunque mai al di sotto di 9 euro l’ora) per le ore successive alla quarta.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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