30 giugno 2023

Inadempimento relativo alla dichiarazione di sussistenza dei requisiti in capo agli iscritti

Esclusa la procedura semplificata in caso di mancata comunicazione

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 67 del 20 giugno 2023, ha fornito chiarimenti in relazione all’applicabilità del Regolamento semplificato in merito all’inadempimento relativo alla dichiarazione di sussistenza di requisiti di legge in capo agli iscritti.

Detti chiarimenti, si sono resi necessari a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale che, rivolgendosi al Consiglio Nazionale, ha chiesto se fosse possibile applicare il “Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie d’illecito”, in merito alla violazione derivante dall’inadempimento rispetto all’obbligo di dichiarare la sussistenza dei requisiti di legge da parte degli iscritti per il mantenimento dell’iscrizione all’albo.

Il CNDCEC, nel fornire chiarimenti al quesito pervenuto, ha dapprima ricordato che, il D. Lgs. n. 139/2005, recante la costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, all’articolo 12, comma 1, lett. e) stabilisce che, il Consiglio dell’Ordine territoriale, oltre quelle demandate dal medesimo decreto legislativo, «cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio nazionale tali dati».

In ottemperanza a tale norma, su richiesta dell’Ordine territoriale, gli iscritti sono tenuti a comunicare al medesimo la sussistenza dei requisiti prescritti dall’articolo 36 dell’Ordinamento professionale per il mantenimento dell’iscrizione all’albo.

L’inadempimento rispetto a tale obbligo, costituisce una violazione del Codice Deontologico (articolo 29, commi 3 e 4) e comporta la segnalazione al Consiglio di Disciplina, il quale valuta la sussistenza dei presupposti per procedere all’eventuale apertura del procedimento disciplinare a carico dei professionisti inadempienti.

Per completezza, si ricorda che, il sopra richiamato comma 3 dell’articolo 29, prevede che «il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, quali, a titolo esemplificativo, l’inesistenza di cause di incompatibilità, o l’esistenza di copertura assicurativa, ovvero di comunicazione di dati, quali, a titolo esemplificativo, l’indirizzo P.E.C., allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali».

Il successivo comma 4 dispone, inoltre, che «il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, che ne informa tempestivamente il Consiglio di Disciplina».

In virtù di quanto sopra esposto, in merito al quesito proposto, il Consiglio Nazionale evidenzia che, il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura semplificata per alcune fattispecie d’illecito - approvato nella seduta del Consiglio Nazionale nei giorni 20-21 maggio 2015, prevede una procedura semplificata in relazione ad alcune tipizzate fattispecie d’illecito che sono espressamente menzionate con riguardo all’ambito di applicazione del Regolamento medesimo.

Nello specifico, infatti, l’articolo 1 del summenzionato Regolamento stabilisce che, le procedure previste dallo stesso, si applicano nei procedimenti disciplinari per l’accertamento della sussistenza delle violazioni riguardanti l’obbligo:
  1. della formazione professionale continua;
  2. del versamento integrale, all’Ordine territoriale, del contributo annuale d’iscrizione;
  3. dell’attivazione e del corrente uso della PEC;
  4. della stipula della polizza professionale, con adeguati massimali di garanzia, nei limiti di legge.
In considerazione di quanto previsto dalle summenzionate norme, quindi, secondo il CNDCEC, al di fuori delle sopra elencate fattispecie d’illecito, deve applicarsi ai soggetti inadempienti rispetto agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 12, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 139/2005, il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato nella seduta del Consiglio Nazionale del 18-19 marzo 2015.
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