23 marzo 2017

REVISORI: DEFINITO DAL MEF IL PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Autore: Ester annetta
Con l’informativa n. 16/2017 del 21 marzo scorso, indirizzata a tutti i Presidenti degli Ordini, il CNDCEC ha fornito alcune indicazioni in merito ai contenuti della determina del Ragioniere Generale dello Stato adottata il 7 marzo u.s. con la quale è stato adottato il Programma di Aggiornamento Professionale Revisori Legali che sarà valido a partire dal 1° gennaio 2017 e per tutto il detto anno.

Com’è noto, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il programma di formazione de quo va definito annualmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che ne specifica le materie; la citata determina ne contiene perciò, in allegato, l’elenco e la loro ripartizione in gruppi (A, B,C). In particolare, le materie rientranti nel Gruppo A (Gestione del rischio e controllo interno; Principi di revisione nazionale e internazionali; Disciplina della revisione legale; Deontologia professionale ed indipendenza; Tecnica professionale della revisione) sono considerate “caratterizzanti” per la revisione legali e pertanto si precisa che dovranno costituire il 50% dei crediti formativi di ciascun iscritto. Per la restante parte, la scelta delle materie potrà essere effettuata tra quelle che rappresentano le aree di conoscenza teorica direttamente correlate alla revisione legale oggetto di consolidamento e aggiornamento nel corso nell’anno formativo, e, dunque, quelle ricomprese nel Gruppo B (Contabilità generale; Contabilità analitica e di gestione; Disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato; Principi contabili nazionali ed internazionali; Analisi finanziaria) e nel Gruppo C (Diritto civile e commerciale; Diritto societario; Diritto fallimentare; Diritto tributario; Diritto del lavoro e della previdenza sociale; Informatica e sistemi operativi; Economica politica, aziendale e finanziaria; Principi fondamentali di gestione finanziaria; Matematica e statistica). Nell’ambito di tali materie “residuali”- e dunque sui restanti crediti necessari a completare la formazione - è lasciata al revisore libertà di scelta circa la determinazione degli argomenti verso cui intende indirizzare il completamento della propria attività formativa.

Si ricorda, in proposito, che i crediti da conseguire devono essere 20 per ciascun anno con un totale di 60 nel triennio. Pertanto, stando quanto sopra precisato, 30 crediti complessivi dovranno essere conseguiti nelle materie rientranti nel Gruppo A.

Peraltro, la determina precisa che gli obblighi di formazione continua per i revisori legali iscritti al registro possono essere assolti: a) attraverso la partecipazione a eventuali programmi di formazione a distanza erogati dal MEF, anche attraverso organismi convenzionati; b) presso società o enti pubblici e privati accreditati dal MEF in seguito all'accertamento del possesso dei requisiti di legge e alla valutazione della conformità dell'offerta formativa al sopra illustrato programma, nonché mediante la sottoscrizione di una convenzione con il medesimo Ministero; c) mediante il riconoscimento dell'attività di formazione organizzata dagli albi professionali e fruita dagli iscritti al registro della revisione legale ovvero organizzata all'interno delle società di revisione legale a favore di coloro che sono responsabili o collaborano a incarichi di revisione legale. In tale ultima ipotesi, peraltro, affinché venga riconosciuta l’equipollenza dell’attività formativa così svolta (e dunque la sua conformità) al programma predisposto dal Ministero, gli Ordini professionali e le Società di revisione devono comunicare annualmente al medesimo Ministero l’assolvimento degli obblighi formativi da parte dei revisori iscritti che hanno preso parte ai programmi da essi all’uopo predisposti.

In proposito, poiché nel programma allegato alla determina si precisa altresì che le attività formative svolte dai soggetti pubblici e privati accreditati dal MEF (ipotesi sub b) nonché quelle effettuate dai revisori legali iscritti in albi professionali (es. dottori commercialisti, avvocati ecc.) e da coloro che collaborano all’attività di revisione o sono responsabili della revisione all’interno di società di revisione (ipotesi sub c), al fine del riconoscimento da parte del MEF dei crediti formativi assolti, dovranno risultare conformi al programma di aggiornamento professionale; e poiché, inoltre, sul sito del MEF, la pubblicazione della determina in oggetto viene accompagnata dalla precisazione che “saranno pubblicate al più presto le indicazioni per l’assolvimento degli obblighi formativi ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135”, l’informativa del Consiglio Nazionale ha voluto richiamare l’attenzione sulla necessità che – al fine di non incorrere nel mancato riconoscimento dell’equipollenza dell’attività formativa predisposta dagli Ordini o dagli altri soggetti autorizzati al programma ministeriale – venga da questi accertata la rispondenza dei propri programmi formativi ai contenuti del programma annuale definito dal MEF e che gli Ordini accertino altresì l’iscrizione al Registro dei revisori legali dei professionisti di cui dovranno comunicare al MEF l’avvenuto espletamento degli obblighi formativi.
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