25 settembre 2026
ZES UNICA
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25 settembre 2026

Credito d’imposta ZES unica: il leasing stipulato prima della comunicazione preventiva è agevolabile?

Autore: Lucia Giampà

Una società operante nel settore dell’edilizia, con una struttura produttiva situata in Calabria, nel mese di febbraio 2026 ha stipulato un contratto di leasing per l’acquisizione di un bene strumentale nuovo destinato stabilmente alla propria attività. Nello stesso mese il bene è stato consegnato ed è entrato nella disponibilità della società.

L’impresa intende beneficiare del credito d’imposta ZES unica per gli investimenti 2026, ma il contratto di leasing e la consegna del bene sono avvenuti prima dell’apertura della finestra per la presentazione della comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate, prevista dal 31 marzo al 30 maggio 2026. 

Considerato che l’articolo 6 del Regolamento UE n. 651/2014 richiede il rispetto del cosiddetto principio di incentivazione, il fatto che l’investimento sia stato già avviato prima dell’invio della comunicazione preventiva impedisce alla società di accedere al credito d’imposta ZES unica?

No, la circostanza che il contratto di leasing sia stato sottoscritto e il bene sia stato consegnato prima della presentazione della comunicazione preventiva non esclude, di per sé, la possibilità di beneficiare del credito d’imposta ZES unica.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 169/2026, per le agevolazioni fiscali riconosciute sulla base di criteri oggettivi e senza ulteriori valutazioni discrezionali da parte dell’Amministrazione, il principio di incentivazione è rispettato quando la misura agevolativa è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell’avvio del progetto di investimento. 

Ai fini dell’individuazione del momento di avvio dell’investimento assume rilievo il primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oppure qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Sono quindi esclusi dall’agevolazione soltanto i progetti avviati prima dell’entrata in vigore della disciplina agevolativa. 

Nel caso prospettato, il primo impegno vincolante coincide con la stipula del contratto di leasing nel febbraio 2026, quindi successivamente all’entrata in vigore della disciplina applicabile agli investimenti effettuati nel 2026. Non rileva, invece, in senso ostativo il fatto che sia il contratto sia la consegna del bene abbiano preceduto l’invio della comunicazione preventiva. 

La società può pertanto accedere al credito d’imposta ZES unica, a condizione che risultino soddisfatti tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina e che vengano regolarmente trasmesse la comunicazione preventiva e la successiva comunicazione integrativa. In sostanza, ciò che rileva ai fini del principio di incentivazione non è che l’investimento inizi dopo l’invio del modello all’Agenzia delle Entrate, ma che sia stato avviato dopo l’entrata in vigore della misura agevolativa.

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