27 luglio 2026
Sentenza
27 luglio 2026

Ore 09:04 - IRAP negli studi associati: conta l’esercizio effettivo della professione

La sola costituzione di uno studio associato non comporta automaticamente l’assoggettamento all’IRAP. Con la sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale ha chiarito che l’imposta è dovuta soltanto quando la professione viene concretamente esercitata in comune e l’attività, l’organizzazione e i risultati economici sono direttamente imputabili alla struttura collettiva. Se, invece, gli associati gestiscono personalmente e in autonomia i rispettivi incarichi, l’attività resta riferibile ai singoli professionisti. La condivisione di locali, personale, beni strumentali, spese o proventi non è sufficiente a dimostrare l’esercizio associato della professione. Spetta all’Amministrazione finanziaria provare l’effettiva “spersonalizzazione” dell’attività, valutando il conferimento degli incarichi, i rapporti con la clientela, le responsabilità e l’attribuzione dei compensi. Qualora convivano attività individuali e comuni, restano esclusi dall’IRAP i compensi riconducibili esclusivamente al lavoro personale, purché siano adeguatamente separati.

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