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La richiesta di rateizzazione di una cartella non comporta automaticamente l’accettazione della pretesa fiscale e non impedisce al contribuente di contestare l’esistenza o l’ammontare del debito. Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 25516/2026. Perché possa configurarsi acquiescenza è necessario che emerga in modo chiaro e inequivoco la volontà di rinunciare alla contestazione. La domanda di dilazione può comunque produrre altri effetti: può costituire riconoscimento del debito ai fini dell’interruzione della prescrizione e dimostrare che il contribuente era a conoscenza della cartella. Questi effetti, però, non equivalgono all’accettazione definitiva della pretesa tributaria. Nel caso esaminato, inoltre, la rateizzazione riguardava soltanto una parte delle somme richieste, mentre altre erano rimaste contestate. La Cassazione ha quindi cassato la decisione di secondo grado, rinviando la causa per un nuovo esame.