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L’Agenzia delle Entrate, con il Principio di diritto n. 3/2026, ha chiarito che le società tra professionisti (STP) e le società tra avvocati (STA) costituite in forma di società semplice possono modificare le quote di partecipazione agli utili dei soci professionisti fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi. La possibilità deriva dall’estensione della deroga prevista dall’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR per le associazioni professionali, che consente di determinare le quote anche dopo la chiusura del periodo d’imposta, valorizzando l’effettivo apporto professionale prestato dai singoli soci. L’apertura riguarda, però, esclusivamente le STP e STA costituite come società semplici e soltanto i soci professionisti. Per i soci non professionisti o finanziatori resta applicabile la regola ordinaria: la relativa quota deve essere stabilita con atto avente data anteriore all’inizio del periodo d’imposta.