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La classificazione Ateco 2025 incide anche sull’applicazione del reverse charge nei subappalti del settore edile. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate durante Telefisco 2026, dal 1° aprile 2025 occorre verificare che l’attività svolta rientri nella Sezione F della nuova classificazione. La ricollocazione di alcune attività al di fuori del comparto delle costruzioni può quindi escludere l’inversione contabile prevista dall’articolo 17, comma 6, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. È il caso del restauro degli edifici storici, ora classificato nella Sezione S con il codice 91.30.01, mentre restano nella Sezione F gli interventi di rinnovamento, ristrutturazione e ammodernamento di siti ed edifici storici e archeologici. Cambia il trattamento anche per alcune attività di pulizia, come sabbiatura e pulizia post-cantiere, oggi ricollocate fuori dalla Sezione F. Diventa quindi decisiva la verifica dell’attività concretamente svolta.