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Gli utili prodotti da una Srl e accantonati a riserva, senza essere distribuiti, non possono essere automaticamente inclusi nella base contributiva del socio lavoratore iscritto alla Gestione artigiani o commercianti. È il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 25377 del 16 settembre 2026 e ribadito da pronunce conformi. Per la Corte occorre distinguere il reddito prodotto dalla società da quello fiscalmente imputabile al socio. Nelle Srl ordinariamente soggette a IRES, infatti, il reddito resta riferibile alla società, diversamente da quanto avviene nelle società di persone o nelle Srl che hanno optato per la trasparenza fiscale. L’orientamento si pone però in contrasto con le attuali indicazioni INPS, che continuano a considerare, per i soci lavoratori, la quota del reddito societario collegata alla partecipazione. Resta inoltre dovuta, quando ne ricorrono i presupposti, la contribuzione sul minimale. Per professionisti e contribuenti diventa quindi essenziale verificare regime fiscale, destinazione degli utili e posizione previdenziale del socio.