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Non può essere rateizzata la somma dovuta nell’ambito della procedura che consente di estinguere determinate contravvenzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Lo ha precisato l’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 2010 del 18 settembre 2026. Dopo aver adempiuto alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza, il contravventore deve versare entro 30 giorni una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda prevista. L’importo deve essere corrisposto integralmente: non trova applicazione la disciplina sulla rateizzazione delle sanzioni amministrative pecuniarie prevista dalla legge n. 689/1981. Anche il rispetto del termine è determinante. Un pagamento effettuato oltre i 30 giorni non produce infatti l’estinzione della contravvenzione. Diverso è il caso dell’ammenda successivamente applicata dal giudice con sentenza o decreto penale: in questa ipotesi la pena pecuniaria può essere rateizzata secondo quanto previsto dall’articolo 133-ter del codice penale.