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Per iscrivere il fermo amministrativo sui veicoli non è necessario notificare al debitore un secondo atto dopo il preavviso. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco, rispondendo a un quesito sugli obblighi di comunicazione dell’agente della riscossione. L’articolo 86 del DPR n. 602/1973 prevede che la procedura inizi con la notifica di una comunicazione preventiva al debitore o ai coobbligati. Il destinatario viene avvertito che, in mancanza del pagamento entro 30 giorni, il fermo sarà iscritto nei registri mobiliari. Entro lo stesso termine, il debitore può dimostrare che il veicolo è strumentale all’attività d’impresa o professionale, alle condizioni previste dalla norma. Trascorsi inutilmente i 30 giorni, Agenzia delle Entrate-Riscossione può quindi procedere all’iscrizione senza ulteriori comunicazioni. Il chiarimento riguarda gli adempimenti necessari per l’applicazione della misura e non approfondisce il diverso tema dell’autonoma impugnabilità del preavviso, emerso nel quesito sul coordinamento con l’elenco degli atti impugnabili nel processo tributario.