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Le recenti sentenze della Corte di Cassazione contestano l’orientamento dell’INPS che assoggetta a contribuzione i soci lavoratori di SRL non trasparenti sulla base del reddito societario proporzionalmente riferibile alla partecipazione, anche senza distribuzione degli utili. Per la Suprema Corte, la base imponibile previdenziale deve seguire le regole fiscali e comprendere soltanto i redditi d’impresa imputati al socio e dichiarati ai fini IRPEF. Gli utili accantonati dalla società non possono quindi generare contributi sulla quota eccedente il minimale. Resta irrisolto il trattamento degli utili successivamente distribuiti. I dividendi costituiscono infatti redditi di capitale, assoggettati alla ritenuta del 26%, e non redditi d’impresa. Secondo la lettura critica proposta nell’articolo, applicare coerentemente il principio affermato dalla Cassazione dovrebbe escluderne la rilevanza contributiva anche al momento della distribuzione. Le pronunce superano così il criterio del reddito figurativo, ma lasciano aperta una questione decisiva: se manca un reddito d’impresa del socio, quando dovrebbe sorgere l’obbligo contributivo?