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Dal biennio 2026-2027 cambia il collegamento tra professionisti e associazioni professionali, STP o STA ai fini del concordato preventivo biennale. Il D.Lgs. n. 148/2026 stabilisce che l’obbligo di adesione coordinata opera soltanto quando l’attività esercitata individualmente dal professionista e quella svolta dal soggetto collettivo sono riconducibili al medesimo ISA. Se gli indici applicabili sono differenti, l’adesione dell’uno non condiziona quella dell’altro. La modifica interviene sulle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del D.Lgs. n. 13/2024 e recepisce il principio già anticipato dall’Agenzia delle Entrate con l’interpello n. 45/2026. Lo stesso criterio viene esteso alle cause di cessazione: durante il biennio, gli eventi che interessano il professionista o l’ente collettivo producono effetti sull’altra posizione soltanto in presenza della coincidenza dell’ISA applicabile alle rispettive attività.