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Ai fini IMU, quando l’abitazione principale è costituita da due unità immobiliari contigue, catastalmente distinte ma unite di fatto, il trattamento agevolato può essere riconosciuto soltanto a una delle due unità. Il principio vale anche quando nell’immobile dimora e risiede un solo coniuge, mentre l’altro ha residenza e dimora abituale altrove. A chiarirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25004 del 4 settembre 2026. La disciplina IMU definisce infatti abitazione principale l’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. La circostanza che due porzioni siano unite di fatto non consente quindi di estendere automaticamente l’agevolazione a entrambe. La pronuncia conferma l’orientamento già espresso in precedenza dalla giurisprudenza e dal Dipartimento delle Finanze, precisandone l’applicazione anche nel caso di coniugi con residenze differenti.