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Il decreto legislativo n. 148/2026 interviene sulla disciplina del concordato preventivo biennale applicabile dal 2026-2027, distinguendo più chiaramente tra inefficacia originaria dell’adesione, cessazione e decadenza. L’adesione effettuata in assenza dei requisiti previsti dalla legge o in presenza di cause di esclusione non produce effetti, mentre vengono attenuate alcune conseguenze legate alle modifiche della compagine sociale. Per i professionisti, inoltre, l’adesione congiunta con associazioni, STP o STA è richiesta soltanto quando le attività sono riconducibili al medesimo ISA. Particolari vantaggi sono riconosciuti a chi rinnova il CPB: aumento delle soglie per compensazioni e rimborsi senza visto, riduzione dei termini di accertamento, rateizzazione senza interessi e assenza di alcune maggiorazioni sugli acconti. Viene inoltre introdotta la possibilità di correggere i dati utilizzati per la proposta, rideterminando i valori concordati e, in presenza dei presupposti, evitando la decadenza tramite dichiarazione integrativa e ravvedimento.