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Con la circolare n. 104/2026, l’INPS chiarisce che anche i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere all’isopensione e agli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, purché sia possibile verificare il raggiungimento prospettico dei requisiti pensionistici. Per i soggetti interamente contributivi assume particolare rilievo il requisito dell’importo minimo della pensione, previsto sia per la vecchiaia sia per la pensione anticipata contributiva. La verifica viene effettuata al momento dell’ingresso nell’esodo, confrontando l’importo della prestazione di accompagnamento con l’assegno sociale vigente. Per la pensione anticipata contributiva occorre rispettare la soglia ordinaria di tre volte l’assegno sociale, ridotta a 2,8 o 2,6 volte per le lavoratrici con figli. Nessuna soglia economica è invece richiesta per l’accesso alla pensione anticipata basata sul solo requisito contributivo.