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L’applicazione in fattura di un’IVA superiore a quella effettivamente dovuta produce effetti differenti per cedente e cessionario. L’emittente resta, in linea di principio, debitore dell’imposta indicata nel documento, mentre il cliente può detrarre soltanto l’IVA effettivamente dovuta in base alla natura dell’operazione. La parte eccedente non può quindi trasformarsi in un maggiore credito IVA. Per correggere l’errore occorre intervenire sulla fattura, normalmente attraverso una nota di variazione in diminuzione nei termini previsti dall’articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972. Le recenti ordinanze della Cassazione nn. 2808, 2810 e 3052 del 2026 ribadiscono inoltre che la sola dichiarazione integrativa non è sufficiente a neutralizzare il debito generato dall’IVA erroneamente esposta. La rettifica deve eliminare il rischio che il documento possa essere utilizzato dal destinatario per esercitare una detrazione non spettante.