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Il decreto legislativo n. 148/2026 ha circoscritto l’applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili delle società a ristretta base partecipativa. Il meccanismo può operare in presenza di componenti positivi non contabilizzati e di costi inesistenti, ferma restando per il socio la possibilità di fornire prova contraria. Particolare attenzione richiede proprio la nozione di costo inesistente, che dovrebbe essere riferita soprattutto alle ipotesi di inesistenza oggettiva, nelle quali l’operazione non è mai stata realmente effettuata. Diverso è il caso dei costi effettivamente sostenuti ma fiscalmente indeducibili: il recupero determina un maggiore imponibile, ma non crea automaticamente una maggiore ricchezza disponibile da distribuire ai soci. Analoga cautela si impone per le operazioni soggettivamente inesistenti, quando il bene o il servizio siano stati realmente acquistati e pagati.