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La mancata o irregolare apposizione del visto di conformità non comporta automaticamente il recupero del credito utilizzato in compensazione, quando questo risulta effettivamente esistente e spettante e l’irregolarità non ostacola i controlli dell’Amministrazione finanziaria. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26020 del 1° ottobre 2026. Il principio vale sia in caso di visto omesso, sia quando il visto è rilasciato da un professionista non ancora inserito nell’elenco dei soggetti abilitati. In tali circostanze, la violazione resta meramente formale se non incide sulla determinazione dell’imposta, sul versamento del tributo o sull’attività di controllo. Di conseguenza, non sono giustificati né il recupero del credito né l’applicazione delle relative sanzioni proporzionali. La Cassazione ha esteso tale conclusione anche al credito IRAP, confermando che rileva la spettanza sostanziale del credito, non la natura del tributo.