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In caso di cessione d’azienda, il certificato dei carichi tributari può produrre l’effetto liberatorio previsto dall’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997 solo se rappresenta la situazione debitoria del cedente alla data del trasferimento. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26076/2026. Nel caso esaminato, una prima certificazione negativa era stata richiesta e rilasciata diversi mesi prima della cessione, mentre una seconda attestazione, acquisita dopo il trasferimento secondo quanto previsto dalle parti, evidenziava un accertamento relativo anche al disconoscimento di un credito IVA. Per la Suprema Corte, la prima certificazione non era idonea a cristallizzare l’effettiva esposizione tributaria del cedente al momento della cessione. Di conseguenza, non poteva essere invocata per escludere la responsabilità solidale del cessionario. La Cassazione ha quindi accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e rinviato la causa al giudice di merito.