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La banca non risponde del danno derivante dal mancato pagamento di un modello F24 quando il commercialista incaricato dal contribuente riceve tempestivamente la comunicazione dello scarto e l’errore dipende dalla compilazione effettuata dallo stesso professionista. È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26172/2026. Nel caso esaminato, il modello era stato respinto per l’errata indicazione del codice tributo e successivamente restituito al commercialista, incaricato dalla società di curare il versamento. Secondo i giudici, il professionista era legittimato a interloquire con la banca e a ricevere la comunicazione relativa al mancato buon esito dell’operazione. La tempestiva conoscenza dello scarto interrompe quindi il nesso causale tra la condotta dell’istituto di credito e il danno lamentato dal contribuente. Non sussiste, pertanto, un ulteriore obbligo della banca di avvisare direttamente la società.