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Le quote di trattamento di fine rapporto destinate al Fondo di Tesoreria INPS mantengono natura retributiva anche quando il datore di lavoro è obbligato a trasferirle al Fondo. Lo chiariscono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 26356/2026, superando l’orientamento espresso dalla pronuncia n. 25035/2023, che aveva qualificato tali accantonamenti come previdenziali. La controversia nasce dalla richiesta di una lavoratrice di ottenere il TFR residuo dopo l’inadempimento della società datrice. Secondo i giudici, l’istituzione del Fondo non modifica la natura di retribuzione differita del TFR, che diventa esigibile alla cessazione del rapporto. Inoltre, l’obbligazione del Fondo di Tesoreria riguarda le quote effettivamente versate, senza applicazione del principio di automaticità delle prestazioni previdenziali. Per le somme non trasferite permane, dunque, la responsabilità del datore di lavoro. In caso di liquidazione giudiziale, il dipendente può chiedere l’ammissione al passivo per le quote maturate e non versate.