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Per beneficiare del regime IVA semplificato previsto per le triangolazioni intracomunitarie, la fattura deve individuare il destinatario quale debitore dell’imposta attraverso l’indicazione “inversione contabile”. Lo chiarisce il Tribunale dell’Unione europea con la sentenza del 7 ottobre 2026, causa T-773/25. La controversia riguarda una società austriaca che, tra il 2011 e il 2014, acquista beni da fornitori di altri Stati membri, facendoli spedire direttamente ai propri clienti esteri, ma emette fatture prive del riferimento al reverse charge. Solo nel 2015 la società produce nuovi documenti e rettifica gli elenchi riepilogativi, tentando di recuperare il trattamento semplificato. Secondo i giudici, l’indicazione del trasferimento del debito IVA costituisce una condizione sostanziale e non una semplice formalità. La fatturazione successiva non può quindi produrre effetti retroattivi, né consentire l’applicazione del regime dal momento della correzione. Restano applicabili le regole IVA ordinarie, con i conseguenti obblighi fiscali.