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L'assunzione di un familiare è legittima, ma il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato richiede la prova concreta dell'assoggettamento ai poteri direttivi e organizzativi del datore. Contratto, buste paga e versamenti contributivi non sono sufficienti se non trovano riscontro nell'effettivo svolgimento dell'attività. Come ribadito dalla Cassazione con l'ordinanza n. 23919/2025, neppure la diversa residenza del lavoratore esonera dalla dimostrazione della subordinazione e dell'onerosità della prestazione. In assenza di tali requisiti, occorre valutare l'eventuale inquadramento come coadiuvante familiare, con i conseguenti obblighi previdenziali. Restano inoltre distinti gli obblighi assicurativi INAIL e i limiti fiscali alla deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari nell'impresa individuale.