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Il visto di conformità infedele non comporta automaticamente la perdita del diritto alla compensazione di un credito fiscale effettivamente esistente. Lo ha chiarito la Cassazione con l'ordinanza n. 4917/2026, distinguendo l'irregolarità del visto dalla sua omissione e concentrando la responsabilità amministrativa sul professionista che non abbia effettuato i controlli prescritti. Ben più gravi le conseguenze in presenza di crediti inesistenti: con la sentenza n. 7647/2026, la Suprema Corte ha confermato la possibilità di sequestrare per equivalente i beni del commercialista coinvolto nel reato, anche per importi superiori al compenso percepito. Diventa quindi essenziale conservare nel fascicolo del cliente la documentazione delle verifiche effettuate prima dell'apposizione del visto.