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La confisca del profitto derivante dall’occultamento delle scritture contabili richiede una motivazione puntuale sulla determinazione dell’imposta evasa. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con la sentenza n. 37331, depositata il 26 ottobre 2026. Il caso riguarda una società di telefonia per la quale era stata quantificata un’evasione di 60.549,04 euro, sulla base della ricostruzione delle vendite non fatturate e del confronto con i prezzi di quattro imprese concorrenti. Secondo la Suprema Corte, il metodo utilizzato non era sufficientemente motivato: occorre verificare anche i prezzi risultanti dalle fatture di acquisto e vendita della società oppure spiegare perché tale confronto non sia possibile o attendibile. La sentenza è stata quindi annullata limitatamente alla confisca, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli per una nuova valutazione.