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La Corte di Cassazione, con le ordinanze n. 26371 e n. 26374 del 7 ottobre 2026, ha confermato la legittimità del metodo di trasformazione per determinare il valore imponibile delle aree fabbricabili ai fini ICI e IMU. I comuni possono quindi utilizzare, oltre al tradizionale criterio comparativo basato sui prezzi di mercato di terreni analoghi, anche un procedimento analitico-ricostruttivo. Quest’ultimo determina il valore dell’area attraverso la differenza tra il valore potenziale dell’immobile realizzabile e i costi necessari alla costruzione. La valutazione deve considerare caratteristiche urbanistiche, indice di edificabilità, destinazione d’uso, oneri di adattamento e concreta potenzialità edificatoria. I valori individuati dalle amministrazioni comunali non costituiscono tuttavia parametri assoluti e inderogabili. Il contribuente può contestarli presentando elementi probatori adeguati, come perizie tecniche che dimostrino limitazioni edificatorie, vincoli paesaggistici o carenze infrastrutturali. Le pronunce rafforzano gli strumenti di accertamento comunale, mantenendo la possibilità di dimostrare un diverso valore venale.