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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 28018/2026, chiarisce che la semplice notifica di una cartella di pagamento non costituisce prova automatica dell’inadempimento del commercialista. Il contribuente che richiede un risarcimento deve dimostrare la violazione degli obblighi professionali, l’esistenza di un danno concreto e il collegamento causale tra i due elementi. La controversia riguardava un avvocato che contestava al proprio consulente diverse omissioni, tra cui la mancata adesione alla rottamazione-ter. I giudici hanno però accertato che i carichi fiscali non rientravano nel periodo previsto dalla definizione agevolata, rendendo impossibile ottenere il beneficio. La Cassazione ribadisce inoltre che il commercialista deve informare il cliente sia delle opportunità disponibili sia delle soluzioni non praticabili. Tuttavia, un’eventuale carenza informativa non comporta automaticamente un obbligo risarcitorio. Occorre dimostrare che una condotta professionale corretta avrebbe effettivamente evitato una perdita economica, distinguendo così l’errore professionale dalle conseguenze concretamente risarcibili.