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Con la circolare n. 109 del 2 novembre 2026, l’INPS riepiloga le regole applicabili ai finanziamenti con cessione del quinto della pensione, fornendo chiarimenti su trattenute, rinnovi e sospensioni. La rata mensile non può superare un quinto della pensione netta e deve comunque garantire la salvaguardia del trattamento minimo. La quota effettivamente trattenuta può risultare inferiore a quella contrattualmente prevista in presenza di altri vincoli sul trattamento pensionistico. Il documento disciplina anche il trasferimento sulla pensione delle cessioni stipulate durante l’attività lavorativa, i termini per il rinnovo dei finanziamenti e il recupero delle rate insolute, consentito mediante accodamento per un massimo di 18 mensilità, a determinate condizioni. Ulteriori chiarimenti riguardano le contestazioni contrattuali e le procedure di sovraindebitamento. In particolare, la sospensione dei versamenti alla finanziaria può comportare l’accantonamento delle somme trattenute, mentre l’apertura di una procedura di sovraindebitamento non determina automaticamente l’interruzione delle trattenute.