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La nuova disciplina sulla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non si applica retroattivamente. Lo chiarisce la Cassazione nell’ordinanza n. 26234/2026, esaminando un accertamento relativo al 2008 nei confronti del socio unico di una società di capitali. L’articolo 23 del decreto legislativo n. 148/2026 limita la presunzione ai maggiori redditi derivanti da componenti positivi non contabilizzati o da costi inesistenti. Restano quindi esclusi dal nuovo perimetro i costi effettivamente sostenuti ma fiscalmente indeducibili. Secondo la Corte, tuttavia, questa delimitazione introduce una disciplina innovativa e non può essere estesa ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore. Per tali situazioni continua a operare il precedente orientamento giurisprudenziale, più ampio. La presunzione resta relativa, ma il socio deve fornire prove concrete della mancata distribuzione. Non bastano, da soli, l’accantonamento degli utili di bilancio o i finanziamenti effettuati alla società.