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Qualora a seguito di una cartella di pagamento divenuta definitiva segue un avviso di mora, ques’ultimo si esaurisce in un’intimazione di pagamento delle somme dovute. Secondo la CTR del Lazio (sentenza n.2/10/11) non integra quindi, un nuovo autonomo atto impositivo. A seguito di ciò, pertanto esso sarà sindacabile solo per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente ad atti precedenti.
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