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Gli ermellini, basandosi su precedenti pronunce (n. 26794 del 2008; n. 34655 del 2005), hanno stabilito che, in caso di più condotte illecite nell’ambito di uno stesso fallimento, non si configura un unico reato ma un concorso di reati. Ne consegue, il venir meno della violazione del principio del “ne bis in idem” per l’eventuale giudicato intervenuto su una di queste condotte, quando si procede su oggetti diversi.
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