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La Sentenza n.10851 del 17 maggio 2011 della Corte di Cassazione esclude dall’IRAP il broker assicurativo senza autonoma organizzazione. I Giudici che hanno esaminato il caso, considerando, ai fini di assoggettamento all’imposta, l’assicuratore alla stregua dell’agente di commercio, hanno ritenuto necessario il requisito dell’autonoma organizzazione: cioè, il soggetto è il responsabile dell’organizzazione; utilizza beni strumentali eccedenti il minimo richiesto per l’esercizio dell’attività. La Corte precisa anche che spetta al contribuente che richiede il rimborso dimostrare l’assenza di tali condizioni.