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La Sentenza n.10731 del 16 maggio 2011 della Suprema Corte ha stabilito la non obbligatorietà del collocamento del disabile, nei casi in cui il provvedimento provinciale esoneri il datore di lavoro dal rispetto degli obblighi occupazionali previsti, in seguito all’attivazione di procedure di mobilità. La sospensione è in vigore per la durata della procedura di mobilità e, se si conclude con almeno cinque licenziamenti, per il periodo di permanenza del diritto di precedenza all’assunzione previsto.
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