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La Commissione tributaria provinciale di Frosinone, con sentenza n. 222/02/10 depositata il 13 dicembre 2010, ha stabilito che pur in situazioni di omessa dichiarazione annuale IVA, ma in presenza di registrazione delle fatture e delle liquidazioni periodiche, non si perde il diritto alla detrazione del credito d’imposta.
In altre parole, secondo i Giudici di merito, nell’ipotesi di omessa dichiarazione annuale IVA deve ammettersi la possibilità di scomputare dall’imposta dovuta non solo i versamenti eventualmente effettuati ma anche il credito maturato nell’anno precedente non chiesto a rimborso e computato in detrazione nel periodo successivo previa annotazione nel registro degli acquisti.