26 luglio 2011
26 luglio 2011

Disoccupati residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato competente: chiarimenti Inps

12:03 - INSP, messaggio n. 14726/2011

Con messaggio del 15 luglio 2011, n. 14726, l’Inps fornisce chiarimenti in materia di prestazioni di disoccupazione da liquidare ai disoccupati che risiedono in uno Stato membro diverso da quello competente.

Come noto, dal 1° maggio 2010 sono in vigore i nuovi regolamenti che prevedono disposizioni specifiche anche in materia di prestazioni di disoccupazione (artt. da 61 a 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004 - artt. da 54 a 57 e 70 del Regolamento (CE) n. 987/2009).

Premesso che, si intendono per “lavoratori frontalieri” le persone che esercitano un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro e che risiede in un altro Stato membro, nel quale ritorna in linea di massima ogni giorno o almeno una volta la settimana, mentre per “lavoratori diversi dai frontalieri” coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente identico allo Stato in cui esercitano l’attività subordinata o autonoma, la Commissione amministrativa con la Decisione n. U2 del 12 giugno 2009, ha individuato, a titolo indicativo, una serie di categorie di lavoratori a cui si applica l’articolo 65.5 del Regolamento (CE) n. 883/2004:
- le persone che esercitano un’attività subordinata a bordo di una nave battente bandiera di uno Stato membro;
- le persone che normalmente esercitano le loro attività nel territorio di due o più Stati membri;
- i lavoratori per i quali due o più Stati membri abbiano previsto, di comune accordo, eccezioni alle regole sulla legislazione applicabile e, in particolare, al principio della lex loci laboris (assoggettamento alla legislazione del luogo di lavoro).

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