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Il D.lgs.n. 23 del 14 marzo 2011, Gazzetta Ufficiale del 23 marzo, riscrive il fisco immobiliare a favore dei comuni e istituisce l'imposta municipale propria (Imu) disciplinata rispettivamente negli articoli 8 (che istituisce il nuovo tributo) e 9 (che indica i soggetti passivi e le esenzioni). L'Imu verrà applicata dal 1° gennaio 2014. I tributi che vengono sostituiti sono: l'Irpef sul reddito dei fabbricati e dei terreni non locati, nonché l'imposta comunale. L'unica categoria di immobili esclusi dall'Imu sono le abitazioni principali dei contribuenti, a eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9. I soggetti passivi dell'Imu sono i proprietari di immobili e i titolari dei diritti reali (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi e superficie). I beni soggetti alla nuova imposta sono sia i terreni agricoli che i fabbricati, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo e quindi sia in ambito privato che per le attività d'impresa. I modi e i termini di corresponsione dell'Imu sono simili a quelli dell'Ici, con la differenza che il contribuente può scegliere di pagare l'Imu in una soluzione entro il 16 giugno dell'anno