17 giugno 2011
17 giugno 2011

Fissate le modalità per la pubblicazione delle delibere per le aliquote RCA

17:46 - Dipartimento delle Finanze - Risoluzione n. 2 del 16.06.2011


Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha reso noto le modalità operative per la pubblicazione delle delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (c.d. RCA) (Art. 17, co. 2 - D.lgs. 68/2011).
Variazione aliquota dell’imposta RCA - Le province hanno tempo fino al 30 giugno per aumentare o diminuire fino al 3,5% l'aliquota base dell'imposta sulle assicurazioni RCA, ma le deliberazioni devono precedere l'approvazione del bilancio.
Variazione e termini di approvazione in Bilancio - In caso di approvazione del bilancio prima del 27 maggio, data di entrata in vigore della norma che ha attribuito il potere di modificare l'aliquota base, le province sono tenute ad apportare una variazione di bilancio conseguente alla maggiore o minore entrata derivante dalla deliberazione della giunta.

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