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Con circolare del 20 giugno 2011, n. 88, l’Inps rende note le condizioni per il riconoscimento, ai datori di lavoro che rientrano nell’ambito di applicazione del “Fondo di solidarietà di sostegno al reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito”, dell’incentivo mensile equivalente alla residua indennità e contribuzione correlata che sarebbero spettate in favore del lavoratore, nonché il procedimento di definizione delle istanze e le modalità di fruizione del beneficio medesimo.