18 aprile 2011
18 aprile 2011

Fondo immobiliare: i bonifici non subiscono la ritenuta del 10%

19:43 - Chiarimenti delle Entrate - Risoluzione n. 46/E/2011

L'Amministrazione Finanziaria, in risposta ad un'istanza di interpello, chiarisce che i bonifici ordinati dai contribuenti in favore dei fondi immobiliari per l’acquisto di box pertinenziali già realizzati (per i quali compete la detrazione del 36%) devono essere compilati secondo precise modalità, al fine di evitare che i fondi stessi subiscano la ritenuta d’acconto del 10%, prevista dall’articolo 25 del Dl 78/2010. L'Agenzia delle Entrate va nel solco dell’indicazione fornita con la risoluzione 3/2011, in relazione ai bonifici disposti in favore dei Comuni per il pagamento degli oneri di urbanizzazione, ammessi alla detrazione fiscale del 36 per cento.
In particolare, l’ordinante deve indicare, nella motivazione del bonifico, il fondo immobiliare come soggetto beneficiario e specificare che il versamento è effettuato per l’acquisto di box o posto auto pertinenziale presso un fondo immobiliare, non riportando il riferimento alle disposizioni agevolative e non utilizzando, ove predisposto dalla banca o dall’ufficio postale, l’apposito modulo. In tal modo, la banca o l’ufficio postale non codificheranno il versamento come importo soggetto alla ritenuta del 10 per cento. Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2011

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