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La Sentenza n. 9612 del 2 maggio 2011 della Corte di Cassazione stabilisce che il trasferimento del dipendente non giustificato da ragioni tecniche, organizzative e produttive, obbliga il datore di lavoro a corrispondere una somma a titolo di risarcimento danni. Nel caso esaminato, i Giudici hanno specificato che il risarcimento a carico dell’imprenditore può essere assimilato a quello per il demansionamento, e quindi liquidato in via equitativa.
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