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La base imponibile Irap è influenzata dal costo del lavoro a seguito dell’abolizione di altri tributi che sul costo del lavoro gravavano. Per la sua determinazione occorre fare riferimento agli articoli 5, 5-bis, 6,7 e 8 del D.lgs. n. 446/97.
Per i soggetti passivi di cui alle lettere da a) ad e) dell’articolo 3 del D.lgs. 446/97, l’articolo 11 dello stesso decreto stabilisce che l’indeducibilità dalla base imponibile dei compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitabile abitualmente e per i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere; dei costi per collaborazioni coordinate e continuative e a progetto; degli utili spettanti agli associati in partecipazione.
Costi deducibili sono indicati sempre nell’articolo 11.
Attenzione è necessaria che sia posta alla possibile incumulabilità di alcune delle deduzioni possibili per cui è necessario valutare quale sia l’opzione che assicuri il maggiore risparmio di imposta.