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L’Inps, con messaggio n. 9042 del 18 aprile 2011, chiarisce che, l’interruzione della gravidanza che si verifichi a decorrere dal 180° giorno (compreso) dall’inizio della gestazione è da considerare parto, con conseguente riconoscimento del diritto al congedo di maternità ed al correlativo trattamento economico. Si considera aborto, invece, con conseguente diritto all’indennità di malattia, l’interruzione spontanea o terapeutica di gravidanza che si verifichi entro il 179° giorno dall’inizio della gestazione.
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