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Condannato il datore di lavoro che non provvede a collocare idonei dispositivi antincendio in tutta l’azienda, incluse le zone che non sono a rischio incendio. La Suprema Corte, con sentenza del 07 settembre 2011, n. 33294, ha, infatti, affermato che la scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda può essere rimessa solo all’organo tecnico deputato al controllo ed al rilascio delle relative autorizzazioni, ma non certo alla discrezionale volontà dello stesso datore di lavoro.