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Una norma interpretativa licenziata dalla Commissione Giustizia del Senato il 13 aprile scorso, ed ora all’esame per l’approvazione definitiva, per fronteggiare gli effetti della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 19246/2010, in tema di dimezzamento dei termini a comparire nei giudizi di opposizone a decreto ingiuntivo. Viene eliminato all’interno dell’art. 645 a previsone che, nell’opposizione a d.i., i termini di comparizione sono dimezzati, mentre, relativamente ai giudizi in corso, una disposizione transitoria stabilisce che la riduzione del termine per l’opposto si applica solo ove l’opponente abbia giù utilizzato il termine di comparizione dimezzandolo.