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L’esenzione IVA può applicarsi anche alle prestazioni socio-assistenziali rese attraverso contratti di subappalto. La Cassazione, con l’ordinanza n. 11251/2026, ha riconosciuto il regime previsto dall’articolo 10 del D.P.R. 633/1972 per prestazioni di vitto e alloggio rese a una cooperativa sociale. Determinante è la natura oggettiva dell’attività: la veste societaria dell’operatore non impedisce l’esenzione quando le prestazioni risultano concretamente riconducibili alla funzione sociale tutelata dalla norma.
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