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L’Agenzia delle Entrate, nel corso dello Speciale Telefisco del 24 settembre 2026, ha chiarito gli effetti delle variazioni della compagine degli studi associati sul concordato preventivo biennale. In caso di prima adesione al CPB 2026-2027, l’ingresso di un nuovo associato determina, in linea generale, la cessazione del concordato dal periodo d’imposta in cui si verifica l’aumento. In caso di rinnovo può invece operare la deroga prevista dal D.Lgs. n. 148/2026, se i redditi del nuovo associato nell’anno precedente non superano 35.000 euro, limite da verificare individualmente per ciascun nuovo ingresso. Nessuna cessazione si verifica, invece, in caso di sostituzione contestuale di un associato senza aumento della compagine. La cessazione dell’attività individuale incide soltanto sul CPB del singolo professionista. Infine, la decadenza dal concordato comporta anche il recupero degli interessi non applicati sulle rate già versate.